Inserimento del virus Sars-Cov2 nell'elenco degli agenti biologici classificati per la valutazione del rischio biologico

Inserimento del virus Sars-Cov2 nell'elenco degli agenti biologici classificati per la valutazione del rischio biologico

Covid-19

Il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, inserendo nell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 (Titolo X - Valutazione del Rischio Biologico) il virus Sars-Cov-2 (Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2).


Il Sars-Cov-2 è classificato agente biologico di gruppo 3 in quanto può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori.


La valutazione del rischio biologico va quindi aggiornata per tutte quelle realtà lavorative che "fanno uso" di questo agente biologico, come per esempio: laboratori di ricerca e di analisi, case di cura e ospedali (dove i lavoratori possono essere esposti al virus per motivi professionali), etc.


Rimane invece un rischio generico, e quindi non va effettuata la valutazione del rischio biologico, per tutte le realtà produttive dove non è presente un'esposizione a tale agente biologico per motivi professionali.